Presidente del Tribunale

Ubicazione II piano - Tel. 080/9173111 mail: [email protected]

Segreteria:

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    Cancelleria Adozioni:

     

    N.N.

Il Presidente del Tribunale per i minorenni, come tutti i magistrati posti a capo di un ufficio giudiziario, ha la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nei rapporti con gli enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, così come prevede il D. Lgs. 25 luglio 2006 n. 240.

Sul piano delle competenze interne al proprio ufficio, il presidente adotta i provvedimenti concernenti l'organizzazione dell'attività giudiziaria e la gestione del personale di magistratura, formulando ogni tre anni il cd. progetto tabellare.

Egli è responsabile del buon andamento dell'ufficio e perciò esercita il potere di sorveglianza sull'attività dei giudici che vi lavorano. E' perciò chiamato ad esprimere il proprio parere sulla professionalità dei magistrati assegnati al suo ufficio, nell'ambito delle valutazioni periodiche previste dalla legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle norme sull'Ordinamento giudiziario.

Insieme al dirigente amministrativo il presidente redige il programma annuale delle attività da svolgere nel corso dell'anno medesimo, indicando le priorità di intervento e tenendo conto delle risorse disponibili.

Egli è inoltre titolare degli obblighi (sanzionati anche penalmente) che ricadono su tutti i datori di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d. lgs. 9.4.2008 n. 81).

Per ciò che concerne i compiti più strettamente giurisdizionali, il presidente di questo tribunale svolge le sue funzioni sia nel settore civile che in quello penale.

Nel primo ambito, le regole tabellari assegnano al presidente vari compiti.

In primo luogo, quello di presiedere :

  • la gran parte dei collegi che adottano provvedimenti in ordine all'esercizio della potestà genitoriale (artt. 330-333 c.c.), ai conflitti tra genitori naturali quanto all'affidamento ed al mantenimento della prole (art. 317 bis c.c.);
  • i collegi che valutano la sussistenza dello stato di abbandono dei minori e –in caso positivo- ne dichiarano l'adottabilità;
  • tutti i collegi decidenti le cause a carattere strettamente "contenzioso" (procedimenti ex art. 269 c.c.).

Il presidente è inoltre giudice relatore :

  • di tutti i procedimenti aventi ad oggetto le dichiarazioni di disponibilità all'adozione nazionale ed all'adozione internazionale;
  • dei procedimenti conseguenti alla richiesta di trascrizione dei provvedimenti di adozione pronunciati all'estero;
  • dei sub-procedimenti aventi ad oggetto l'affidamento del minore in vista della sua successiva adozione (legittimante o ex art. 44 della legge 184/1983).

Nel settore penale le tabelle in vigore stabiliscono che il capo di quest'ufficio presieda anche il tribunale di sorveglianza e quello della libertà.